Norme generali per la collaborazione

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Norme generali per la collaborazione

L’Associazione RE POINT Group nasce dalle relazioni personali tra i Partners con la precisa volontà di favorire l’interscambio e la collaborazione tra i suoi aderenti fornendo loro un vantaggio competitivo nell’essere parte di un gruppo; per tale ragione e alla base dell’Associazione vengono privilegiate le “relazioni personali” piuttosto che le “ubicazioni geografiche” nell’interesse dei rapporti di fiducia instaurati con la clientela di ogni singolo Partner, ovunque essa si trovi.

 

Con l’adesione al consorzio RE POINT Group

  1. Gli associati assumono l’obbligo di prestarsi gratuitamente per il compimento delle attività connesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione ed a corrispondere i contributi annuali, salva la possibilità di deliberare la corresponsione di rimborsi spese per iniziative promozionali comuni, contemplate dallo Statuto o che siano state deliberate dagli associati.
  2. A stipulare un contratto di adesione con la società di software gestionale indicata da RE POINT Group al fine di incrementare la visibilità del gruppo stesso e di garantire al contempo la condivisione delle informazioni relative ai clienti delle singole agenzie.
  3. L’associato di obbliga ad una partecipazione attiva agli incontri ed alle iniziative promosse da RE POINT Group così come indicato nello Statuto.
  4. L’associato si impegna al versamento della quota annuale entro il 31 di Gennaio, pena la decadenza dell’adesione.
  5. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’associazione, di chiedere pareri, proporre suggerimenti e il dovere di partecipare all’assemblea annuale.
  6. Gli associati sono obbligati ad uniformarsi alle delibere assunte dagli organi dell’associazione ed a rispettare tutte le norme statutarie, sono obbligati altresì ad osservare lo Statuto di RE POINT Group, al quale deve essere uniformata l’attività di ogni iscritto, il cui testo viene allegato sotto la lettera “A”.
  7. Gli associati rispondono in via oggettiva nei confronti dell’associazione, dei comportamenti non conformi al Codice Deontologico anche dei propri collaboratori, dipendenti e/o soci.
  8. L’adesione a RE POINT Group si intende valida per l’anno solare e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata al Presidente in carica almeno 30 gg prima della scadenza annuale. La domanda presentata dopo il 1° Settembre, se accolta, dà diritto all’iscrizione per l’anno in corso e per l’anno successivo.

 

Modalità di utilizzo del marchio RE POINT Group

  1. Nell’uso del marchio RE POINT Group, gli associati sono tenuti ad adeguarsi a quanto disposto dall’associazione per quanto riguarda le dimensioni del logo, le proporzioni relative di questo rispetto all’insegna, alle vetrine espositive ed al marchio aziendale.
  2. In ogni caso il logo RE POINT Group deve essere preceduto dalla dizione “aderente” o “partner” che deve essere chiara e ben visibile.
  3. Il logo RE POINT Group con la dizione “aderente” o “partner” non potrà mai né per dimensioni né per veste grafica prevalere sulla “ditta”, “denominazione” o “ragione sociale” in modo da ingenerare confusione e dubbi nella clientela.
  4. La violazione delle regole precedenti costituisce comportamento contrario allo Statuto come ne riferisce l’art. 10, comma c).

 

Norme generali per la Collaborazione

L’Associazione RE POINT Group nasce dalle relazioni personali tra i Partners con la precisa volontà di favorire l’interscambio e la collaborazione tra i suoi aderenti fornendo loro un vantaggio competitivo nell’essere parte di un gruppo; per tale ragione e alla base dell’Associazione vengono privilegiate le “relazioni personali” piuttosto che le “ubicazioni geografiche” nell’interesse dei rapporti di fiducia instaurati con la clientela di ogni singolo Partner, ovunque essa si trovi.

 

Premesso che in RE POINT Group


- la libertà operativa è un principio irrinunciabile e qualificante dell’Associazione e dei suoi Partners
- non vige alcun obbligo di segnalazione/collaborazione
- la collaborazione non è un obbligo ma un’opportunità,
tutto ciò premesso, ogni partner è tenuto a creare le condizioni affinché le collaborazioni si svolgano nella maniera più semplice e chiara possibile, sollevando nelle sedi opportune eventuali e specifiche problematiche riscontrate in maniera costruttiva ed utile ad identificare metodologie ed esperienze a vantaggio dei rapporti d’Associazione.

Per tali ragioni i Partner Fondatori ritengono opportuno esplicitare delle linee guida comportamentali da consigliare ai Partner aderenti per disciplinare i rapporti di collaborazione; per tale ragione verranno esaminate di seguito le casistiche operative di riferimento.

Resta inteso e scontato che eventuali problematiche che dovessero insorgere dovranno essere affrontate e risolte all’interno degli organi deputati dall’Associazione lasciando la clientela libera da coinvolgimenti di sorta.
 

RECIPROCA AUTORIZZAZIONE


I Partner aderenti che si saranno dotati di un sito internet compatibile con il gestionale adottato dall’Associazione sono reciprocamente autorizzati a visualizzare/trattare/promuovere gli immobili condivisi dai Partner aderenti nel proprio sito internet alle condizioni indicate nella scheda immobile/richiesta di collaborazione posta all’interno del gestionale.

Per ogni situazione vengono date indicazioni di come devono essere regolati i rapporti economici tra i Partner in caso di conclusione dell’affare.

Nel caso in cui le condizioni di una eventuale collaborazione comportino accordi che differiscano dalle linee-guida delineate dal presente regolamento, i Partner coinvolti dovranno definire in anticipo e per iscritto i termini specifici della collaborazione .